In base all’art. 1, comma 486, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, devono dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.
Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).
Viene così modificato il testo dell’articolo 18, della legge 81/2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis, che recita: «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».