05 Febbraio 2019

Trattamenti di integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019

Misura dei trattamenti dal 1° gennaio 2019 dell’integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019

L’INPS, con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, ha comunicato la misura in vigore dal 1° gennaio 2019 degli importi massimi dei trattamenti  di  integrazione  salariale,  dell’assegno  ordinario  e  dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito e Credito Cooperativo,   dell’indennità   di   disoccupazione   NASpI,   dell’indennità   di disoccupazione  DIS-COLL,  dell’indennità  di  disoccupazione  agricola,  nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Segnaliamo in particolare:

Trattamenti di integrazione salariale: gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e della retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto (gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%) sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 993,21 935,21
Superiore a 2.148,74 Alto 1.193,75 1.124,04
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 1.191,85 1.122,25
Superiore a 2.148,74 Alto 1.432,50 1.348,84

Fondo credito

a) Assegno ordinario – massimali
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a      2.173,37 1.180,39
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 1.360,55
Superiore a     3.435,56 1.718,82
b) Assegno emergenziale: massimali
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a       41.621,22 2.431,19 2.289,21
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 2.738,72
Superiore a     54.763,95 3.833,17

Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.221,44 per il 2019.

Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, 1.328,76.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.221,44 per il 2019.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, 1.328,76.

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a 982,40 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf

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