21 Marzo 2019
Illeciti in materia di lavoro – maggiorazioni sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2594 del 14 marzo 2019 (che segue la precedente circolare n. 2 del 14 gennaio 2019) fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della legge 145/2018 (vedi nostra news del 9 gennaio 2019).
Segnaliamo in particolare che:
- Ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, l’Ispettorato precisa che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale;
- La recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “ trasgressore “ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi;
- Con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo;
- Gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purchè diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito;
- L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.
Per consultare la nota, clicca qui:
INL-nota-n-2594-del-14-03-2019
Per consultare la circolare 2/2019 clicca qui
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-2-del-14012019-maggiorazioni-sanzioni-Legge-di-Bilancio-2019.pdf