L’INPS con circolare n. 49 del 5 aprile 2019 ha incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario- previsto all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001- il figlio del genitore disabile in situazione di gravità ancorché non convivente al momento della presentazione della domanda. Tale soggetto, potrà fruire del beneficio solo nel caso di “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e sempre che garantisca l’instaurazione e la continuità della convivenza per tutta la durata del congedo.
La circolare è stata emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 nella parte in cui non includeva tra i soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio non convivente – al momento della presentazione della domanda- del genitore con disabilità grave.
Per una lettura completa della circolare n. 49/2019: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.pdf
Per una lettura completa della Sentenza Costituzionale n. 232/2018: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=232