11 Aprile 2019
Apprendistato – Trasformazione – Regime contributivo
Trasformazione di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante – regime contributivo applicabile
L’INPS, con messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019, fornisce alcune precisazioni in merito al regime contributivo applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015.
In particolare segnaliamo che:
- i chiarimenti si riferiscono alle trasformazioni operate da un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove;
- il testuale riferimento alla trasformazione del contratto implica non solo la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante, ma anche un prolungamento del periodo di formazione;
- per i datori di lavoro di cui sopra la complessiva aliquota contributiva a loro carico, è dell’8,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto di apprendistato di 1° livello e del 7% per quelli maturati nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
- a decorrere dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
- il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201478%20del%2010-04-2019.pdf