L’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, dal 1° gennaio 2007, ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e previdenza anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello regionali, territoriali o aziendali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), oltre che al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Con la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019, l’INL dà indicazione ai propri ispettori di valutare il rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi, analizzando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto al dipendente e non limitandosi ad accertare la formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Secondo l’INL, anche il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. E ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.
Da ultimo, la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019 precisa che nella valutazione di equivalenza dei trattamenti economici e normativi non si potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale), ribadendo infine che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determina la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.
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