Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto, in data 17 aprile 2019, un verbale di intesa sul contratto a tempo determinato per i dipendenti delle aziende del settore Terziario, operanti nelle località a prevalente vocazione turistica, che deroga alla disciplina legale relativa al contratto a termine.
In particolare, le parti stipulanti l’intesa hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
L’art. 66 bis CCNL Terziario prevede che i contratti a tempo determinato conclusi dalle aziende del settore Terziario per gestire picchi di lavoro nei Comuni a prevalente vocazione turistica sono riconducibili a ragioni di stagionalità, a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine, sebbene le aziende in questione non esercitino attività a carattere stagionale di cui all’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.
Questa stagionalità di tipo “contrattuale” permette pertanto di effettuare assunzioni a tempo determinato non soggette:
Saranno poi i singoli accordi stipulati a livello territoriale a individuare i comuni a valenza turistica nei quali le assunzioni a tempo determinato saranno riconducibili a ragioni di stagionalità e quindi stipulabili in deroga alla disciplina legale sui contratti a termine.
Il datore di lavoro che applica il CCNL Terziario e che intende usufruire della predetta deroga dovrà riportare nel contratto di assunzione a tempo determinato che l’assunzione viene fatta ai sensi dell’art. 66 bis del CCNL Terziario e dello specifico articolo del Contratto territoriale .