01 Luglio 2019
Decreto Crescita
Decreto Crescita: contratto di espansione, scivolo pensionistico e rientro dei cervelli
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) riguardante le misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
In attesa delle necessarie istruzioni operative da parte dell’INPS e del Ministero del lavoro, segnaliamo in particolare i seguenti provvedimenti di interesse per le aziende:
- Contratto di espansione (art. 26 quater): questa forma di contratto andrà a sostituire quello di solidarietà espansiva. Riguarderà, però, esclusivamente le imprese che hanno in forza oltre 1.000 dipendenti e che intendano avviare un turn-over del personale a fronte di processi di sviluppo tecnologico che richiedano una riorganizzazione e un aggiornamento degli assetti aziendali e dei dipendenti. La misura verrà introdotta in via sperimentale per il 2019 e il 2020. E’ prevista anche la possibilità di ridurre l’orario per gli altri dipendenti e, di conseguenza, assumere nuovi lavoratori. Durante il processo di riorganizzazione le imprese potranno ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria per 18 mesi.
- “Scivolo pensionistico” (art. 26 quater): possono accedere allo scivolo i lavoratori di imprese con più di mille dipendenti che abbiano stipulato un contratto di espansione, che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal maturare il diritto alla pensione di vecchiaia e abbiano già maturato il requisito minimo contributivo. L’indennità sarà commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Lo scivolo viene pagato dall’azienda e potrà essere concesso anche ricorrendo ai fondi di solidarietà bilaterali, se già costituiti o in corso di costituzione, senza dover modificare i rispettivi statuti.
- Rientro dei cervelli (art. 5): le novità del Decreto Crescita per i lavoratori impatriati riguardano la riduzione dell’imponibile, che sarà del 70% (se la residenza viene trasferita in una delle regioni del mezzogiorno -Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia- la riduzione sarà del 90%). Inoltre, non è più necessario essere iscritti all’AIRE per accedere alle agevolazioni; per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020, si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia). Come per i lavoratori impatriati, non è più necessario essere iscritti all’AIRE per accedere alle agevolazioni.
Il testo coordinato della Legge 58/2019 con il Decreto legge 34/2019 è consultabile su:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=false