Dal 1° gennaio 2020, il congedo di paternità obbligatorio ex art. 1, comma 342 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) passa da cinque a sette giorni, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in via non continuativa.
Rammentiamo anche che il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.