14 Gennaio 2020
Incentivo assunzione giovani “eccellenti”
L’art. 1, comma 10 delle Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha esteso a tutto il 2020 il cosiddetto bonus giovani eccellenze già previsto per l’anno 2019 dall’articolo 1, commi 706 e ss., della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). ma, di fatto, mai diventato operativo a causa della mancata emanazione della circolare Inps con le istruzioni per la fruizione dell’incentivo. In attesa che il Ministero del Lavoro e l’INPS emanino i necessari provvedimenti per l’operatività del beneficio in oggetto, evidenziamo le caratteristiche generali:
- Datori di lavoro interessati: solo i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
- Lavoratori interessati: quelli in possesso della laurea magistrale, ottenuta, entro la durata legale del corso di studi, con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata non inferiore a 108/110, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute e quelli in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.
- Ammontare dell’incentivo: esonero del 100% dal versamento dei contributi Inps (sono esclusi dall’agevolazione i premi Inail) a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
L’agevolazione è proporzionalmente ridotta in caso di contratto part-time ed è “portabile”: un nuovo datore di lavoro può, cioè, usufruire dell’eventuale residuo non sfruttato in precedenti rapporti entro il tetto di 12 mesi.
La formulazione della norma non evidenzia se l’agevolazione vale per le assunzioni già avvenute nel corso del 2019 o per le nuove assunzioni per l’anno 2020.