11 Febbraio 2020
“Ticket Licenziamento” – valori anno 2020
Contributo a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento o per casi particolari di dimissioni – valori anno 2020
L’INPS, con circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, ha aggiornato i valori della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI per il 2020 e relativi importi del contributo (c.d. “ticket licenziamento”) a carico del datore di lavoro.
In sintesi, il contributo NASpI:
- deve essere erogato dal datore di lavoro privato sia in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato, sia in caso di dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato per maternità;
- è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego;
- in caso di licenziamento individuale (o di dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato per maternità: cfr Circ INPS 44/2013), è pari a 503,30 euro (41% di 1.227,55 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi) e deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,94 euro/mese (503,30/12);
- in caso di licenziamento collettivo, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.227,55 euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.006,59 euro (1.227,55 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.019,77 euro (1.006,59 x 3). Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.
- va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Per consultare la circolare 20/2020, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2020%20del%2010-02-2020.pdf
Per consultare la circolare 44/2013, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2022-03-2013.pdf