12 Febbraio 2020
Appalti – adempimenti del committente
Appalti: scattano dal 17 febbraio 2020 gli obblighi per i nuovi adempimenti
Dal 17 febbraio 2020 scattano gli obblighi per i nuovi adempimenti, previsti dall’articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997 (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/2019), in caso di appalto endo-aziendale “labour intensive” e cioè laddove vi è una prevalenza nell’utilizzo della manodopera rispetto alle attrezzature ed ai mezzi a disposizione dell’appaltatore.
Gli obblighi per il committente sono in sintesi i seguenti:
- richiedere ed ottenere mensilmente all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che sono obbligate a rilasciarle), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali e contributive relative ai loro dipendenti;
- richiedere ed ottenere dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento suddetto, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (identificati mediante codice fiscale), impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascuno dei lavoratori collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di essi, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Le condizioni perché sussista l’obbligo sono le seguenti:
- il committente deve essere residente, ai fini delle imposte dirette, nello Stato italiano;
- i tipi di contratto interessati sono quelli di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Sono esclusi i contratti di lavoro autonomo (ex art. 2222 Cod. civ.) e, riteniamo, anche quelli di somministrazione di manodopera, effettuata da agenzie per il lavoro iscritte nell’albo del Ministero del Lavoro, in quanto non si tratta di appalto di opere e servizi ma di fornitura professionale di manodopera all’utilizzatore;
- le attività relative all’appalto debbono essere effettuate presso la sede del committente (c.d. appalto “endo-aziendale”), con prevalente utilizzo di manodopera (c.d. “labour intensive”) e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili in qualunque forma;
- importo del corrispettivo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Nel caso in cui l’appaltatore appaltatrice abbia in atto più contratti di appalto con il medesimo committente, per la verifica del superamento dei 200.000 euro vanno sommati tutti i valori dei contratti riguardanti l’anno di riferimento.
Non sussistono per il committente appaltante gli obblighi sopra citati qualora l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice) gli abbia comunicato, allegando la relativa certificazione dell’Agenzia delle Entrate (valida solo per i 4 mesi successivi alla data di rilascio), la sussistenza dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (nei versamenti per il calcolo del 10% rientrano l’IRPEF, l’IRAP, l’IVA, le ritenute ed i contributi previdenziali e assicurativi);
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in corso provvedimenti di sospensione o di rateazione.
Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà per il committente il pagamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, qualora non abbia:
- richiesto all’appaltatore il modello F24 con le ritenute fiscali pagate ai lavoratori impiegati direttamente nell’appalto e la documentazione relativa ai lavoratori impiegati direttamente nell’appalto;
- verificato la congruità tra il modello F24 e i dati forniti dall’appaltatore;
- sospeso il pagamento delle fatture (entro il limite del 20% valore complessivo dell’opera o del servizio o dell’importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, laddove vi sia un omesso o insufficiente versamento delle ritenute);
- segnalato all’Agenzia delle Entrate gli inadempimenti dell’appaltatore, nel termine dei 90 giorni previsti dalla normativa.
Per consultare risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 108/2019 clicca qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+n.+108+del+23.12.2019.pdf/5a99608b-57ee-ae3b-0c71-c8b5670359d4