03 Marzo 2020
Coronavirus – misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese
Coronavirus – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 con misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 con ulteriori misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus/COVID-19.
In estrema sintesi, il provvedimento prevede:
- per l’intero territorio nazionale:
- il rinvio al 31 marzo dei termini per la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 1)
- la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator) (art. 8). I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
- per i soli comuni facenti parte della “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’):
- sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti delle utenze relative all’energia elettrica, acqua e gas (art. 4);
- sospensione fino al 1° maggio 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Sarà possibile riprendere gli adempimenti dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. (art. 5);
- sospensione per dodici mesi del pagamento delle rate (con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020) dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) (art. 6);
- la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio (art. 7);
- per i datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza delle procedure previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 148/2015, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. (art. 13);
- è riconosciuta, un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. (art. 16);
- fino al 1° marzo 2021, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, la garanzia del Fondo per le PMI è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. (art. 25);
- per assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020 (art. 33);
- per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna:
- è prevista la possibilità della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo (esclusi i datori di lavoro domestico), con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonchè ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non puo’ essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. (art. 17)
- sono previste agevolazioni per il ricorso al lavoro agile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico (art. 18);
- per i dipendenti pubblici il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fuori dei casi previsti, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponderà l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (art. 19).
Restiamo in attesa delle necessarie circolari applicative da parte degli Enti pubblici competenti.
Per consultare il testo del Decreto-legge, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-9-2020-coronavirus-misure-urgenti-di-sostegno-per-famiglie-lavoratori-e-imprese/