18 Marzo 2020
Emergenza Coronavirus/COVID-19: misure a sostegno del lavoro – Cassa integrazione
Il decreto Legge 17 marzo 2020 al titolo II predispone varie misure a sostegno del lavoro. In attesa dei successivi necessari provvedimenti applicativi, accenniamo alle misure concernenti la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.
Cassa integrazione guadagni ordinaria
L’art. 19, “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con queste condizioni:
- deve essere indicata la causale “emergenza COVID-19”;
- deve riguardare periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs 148/2015 (esistenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato);
- l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le RSA/RSU ed OSL, previsti dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2015, possono essere svolti in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
Altre misure adottate in relazione all’emergenza Coronavirus/COVID-19 riguardano:
- i periodi di CIGO concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti normalmente;
- la non applicazione dei limiti economici normalmente previsti per l’erogazione (non oltre dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro);
- limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario in oggetto non si applica alcun tipo di contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro;
- la CIGO interesserà anche i lavoratori dipendenti (che debbono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e che non debbono avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni) presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro. L’assegno ordinario sarà erogato dai fondi suddetti;
Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (1.347,1 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Cassa integrazione guadagni straordinaria
L’art. 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di CIGS:
- possono presentare domanda di concessione della CIGO in oggetto per un periodo non superiore a nove settimane. Se concessa, la CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS
- non si applica il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 148/2015;
- per l’esame congiunto con RSA/RSU e OSL, comunque necessario, non si applicano i termini previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015;
Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (338,2 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Assegni di solidarietà
L’art. 21 “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso”, prevede anche in questo caso la possibilità di ricorrere alla CIGO e, anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi previsti dalla legge.
Cassa integrazione guadagni in deroga
L’art. 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” prevede che, per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti (ma esclusi i datori di lavoro domestico) e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:
- previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei soli datori di lavoro (così sembra far intendere la formulazione del comma 1 dell’articolo 22);
- con il completo rispetto delle procedure di consultazione sindacale e delle modalità e termini di presentazione della domanda all’INPS, come previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2020 (tale onere parrebbe derivare dal fatto che l’articolo 22 al c. 6 esclude l’applicazione dell’art. 19 il quale prevede l’esonero dalla procedura di informazione e consultazione sindacale);
- per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
- per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
- limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
I trattamenti in oggetto sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La loro efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa di 3.293,2 milioni di euro ripartiti tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS
Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti in attesa delle circolari esplicative del ministero del Lavoro e dell’INPS.