23 Marzo 2020
Emergenza Coronavirus/COVID-19: Ulteriori restrizioni – D.P.C.M. 22 marzo 2020 | Adlabor
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”
Il provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano dispone che, dal 23 marzo fino a tutto il 3 aprile 2020:
- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, sia nei mercati di vendita di soli generi alimentari;
- le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari;
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- le mense e del catering continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- le attività professionali;
- le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza;
- le pubbliche amministrazioni con svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;
- le attività produttive che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate nell’allegato, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni sopra indicate;
- i servizi che riguardano l’istruzione erogati a distanza o in modalità da remoto;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonchè le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Le imprese le cui attività non sono sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto in oggetto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- attività ludiche o ricreative all’aperto tranne le attività motorie svolte individualmente in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni
- trasferimenti o spostamenti di tutte le persone fisiche con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.
Per consultare il decreto e l’allegato con l’elenco delle imprese e dei settori che possono continuare l’attività, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-22-marzo-2020-coronavirus-ulteriori-restrizioni-alle-attivita-economiche-su-tutto-il-territorio-nazionale/