09 Aprile 2020
Emergenza Coronavirus/COVID-19: CIGO/CIGS/CIGD – Chiarimenti del Ministero del Lavoro
Con la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.
In particolare, la circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.
Segnaliamo in particolare:
a) Cassa integrazione ordinaria: i datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa”, ivi compresi quelli che operano su tutto il territorio nazionale:
- sono dispensati dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, comma 1,del d.lgs.n. 148/2015, ma si deve fare ricorso al modulo ex comma 4;
- sono dispensati dal rispetto del termine dei 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria (art. 15, comma 2,del d.lgs. n. 148/2105) per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
- sono dispensati dal rispetto del termine previsto dall’ articolo 30, comma 2,del d.lgs. n. 148/2015, (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie);
- il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
- il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
- non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili;
- la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente
- le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto n.38 del 12 marzo 2020 e n.47 del 28 marzo 2020;
- alla luce della particolare finalità dell’intervento, lo stesso può essere erogato -a richiesta del datore di lavoro -con la formula del pagamento diretto;
- restano fermi l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria per emergenza ,limitatamente ai periodi riconosciuti, non sono tenuti al versamento della contribuzione addizionale.
b) Cassa integrazione ordinaria in sostituzione della straordinaria: le aziende che hanno in corso un programma di CIGS (anche quelle in CIGS per aree di crisi industriale complessa):
- possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane;
- per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS-on-line, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria;
- la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario sospende e sostituisce, il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell’orario di lavoro;
- in via transitoria, per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria non si applicano i termini procedimentali relativi all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle nuove istanze;
- l’intervento potrà essere erogato -a richiesta dell’azienda- con la formula del pagamento diretto.
c) Cassa integrazione in deroga: possono richiederla, per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020, i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario, nonché i datori di lavoro che, avendo accesso esclusivamente alla CIGS:
- i trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, Maggiori indicazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sono state già fornite dall’INPS con la circolare 47/2020;
- in caso di unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il decreto di concessione sarà fatto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione;
- anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale,
- le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario con quantificazione totale delle ore di sospensione e relativo importo, i dati relativi all’azienda, i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
- l’integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi;
- l’istanza, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere inoltrata in modalità telematica;
- Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Allegato alla circolare vi è il modulo formato excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.
Nota Bene: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell’articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell’articolo 22».
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf