06 Maggio 2020
Privacy – Emergenza Coronavirus/COVID-19 – FAQ Garante -Trattamento dei dati nel contesto lavorativo
Sul sito del Garante privacy è stato pubblicato un documento sulle FAQ concernenti il trattamento dei dati personali legati all’emergenza Coronavirus/COVID-19.
Per quanto riguarda espressamente il contesto lavorativo, queste le domande e, in estrema sintesi, le relative risposte:
D: Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?
R: tenendo presente che:
- i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute, da ultimo, nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 (come aggiornato in data 24 aprile 2020), che prevede la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, del personale dipendente ed eventualmente di utenti, visitatori e fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata);
- la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, per cui non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge.
D: Il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?
R: In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
- il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa l’informazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio;
- il datore di lavoro deve invitare i propri dipendenti (ma anche i terzi) a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati, impedendo l’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.
- dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
D: Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?
R: il medico competente:
- ha il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori;
- deve segnalare al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”, suggerendo l’eventuale loro impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.
il datore di lavoro, nel caso di segnalazioni effettuate dal medico competente circa simili situazioni deve:
- trattare i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti
- raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19;
- astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
D: Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?
R: I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus.
D: Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?
R: Assolutamente no. In base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.
Restano comunque ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).
Per consultare il documento del Garante, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq