Il Garante della Privacy ha specificato che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposti dal medico competente (o da altro professionista sanitario) in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica.
La risposta arriva dal Garante Privacy che, con due apposite FAQ, pubblicate sul sito istituzionale, fornisce indicazioni per il corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e indica i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il COVID-19 sul posto di lavoro.
Facciamo seguito e riferimento alle nostre precedente news sull’argomento del 6 e del 14 maggio 2020 per segnalare in particolare le seguenti FAQ e relative risposte:
D: È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al Covid-19 o che sono state poste in isolamento?
R: La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia o per il contrasto di “fake news”.
D: È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID 19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?
R: La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.
Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. Il datore di lavoro deve, invece, «trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire».
Per consultare il documento del Garante Privacy, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9340513;
Per consultare le FAQ “amministrazioni pubbliche e imprese private”, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq;
Per consultare le FAQ “salute” clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#salute.