20 Maggio 2020
Licenziamenti – Proroga sospensione sino al 17.08.2020 | Adlabor
L’articolo 80 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha modificato la precedente norma in materia (art. 46 D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, vedi nostra news del 20 marzo 2020) stabilendo:
- la proroga della preclusione all’avvio delle procedure di licenziamenti collettivi per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
- la proroga della sospensione delle procedure di licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
- la proroga della preclusione all’avvio delle procedure di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
- la sospensione delle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in corso.
- la possibilità per i datori di lavoro che, nel periodo 23 febbraio 2020-17 marzo 2020, abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare detti licenziamenti a condizione che richieda la cassa integrazione dalla data in cui hanno efficacia i licenziamenti stessi. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità senza oneri né sanzioni per il datore.
Nell’evidenziare che, nelle more della pubblicazione del DL 34/2020 (avvenuta in data 19 maggio 2020) si è creato un vuoto normativo per i giorni 17 e 18 maggio, durante i quali sarebbe stato possibile avviare le procedure di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, riteniamo possibile che dette procedure debbano comunque ritenersi sospese. Su tale aspetto, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.
Come comunicato con nostra news del 20 marzo 2020 continuano a non essere interessati al blocco i licenziamenti individuali:
- per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare (per i quali ricordiamo andrebbero comunque rispettate le procedure di legge ex art 7 Legge 300/1970 e di CCNL. Il condizionale è d’obbligo, alla luce delle problematiche legate agli effetti delle misure restrittive della mobilità adottare dal DL 18/2020 e dei reali rallentamenti dei servizi postali e giudiziari);
- per giustificato motivo soggettivo diversi da quelli di natura disciplinare, come ad esempio quelli di inidoneità;
- dovuti al superamento del periodo di comporto. N.B. l’articolo 26 c.1 del D. L. 18//2020 (convertito con legge 27/2020) esclude dal computo del comporto i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- dei lavoratori domestici;
- degli apprendisti al termine al termine del periodo formativo;
- per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la eventuale prosecuzione fino al limite dei settanta anni è necessario il consenso del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Unite n. 17589/2015);
Per consultare il testo del decreto legge 34/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-rilancio-d-l-34-2020-titolo-iii-misure-in-favore-dei-lavoratori/