L’INPS, con Messaggio n. 2183/2020, ha chiarito le disposizioni di modifica dei termini di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria introdotte dal d.l. Rilancio. In particolare:
– l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (articolo 68, comma 1, lett. c d.l. 34/2020);
– il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020 (articolo 19 comma 2-ter del D.L. n. 18/2020);
– la sanzione per la presentazione in ritardo di dette domande, consiste nell’impossibilità di godere del trattamento di integrazione per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle domande stesse (articolo 68, comma 1, lett. d d.l. 34/2020).
– Il nuovo termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.
Per consultare il Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202183%20del%2026-05-2020.htm