03 Luglio 2020

Cassa integrazione guadagni in deroga – chiarimenti del Ministero del Lavoro | Adlabor

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 11 del 01/07/2020, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 9 del 20.06.2020, ha chiarito la normativa vigente in materia di CIGD, coordinando le numerose norme [1] che sono intervenute in questo periodo emergenziale e rendendo un quadro unitario e definitivo della disciplina. La normativa vigente prevede:

  1. Soggetti beneficiari

Lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro e già in forza alla data del 25 marzo 2020. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

  1. Durata massima
    a) 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’articolo 70 del d.l. 34/2020);
    b) + 5 settimane per chi ha già ottenuto e fruito delle precedenti 9 (articolo 22 comma 1 primo periodo del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, modificato dall’articolo 70 del decreto-legge n. 34 del 2020);
    c) + 4 settimane per il periodo decorrente dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Possibilità di usufruirne anche prima del 1° settembre per chi ha già esaurito le precedenti 14 settimane (articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020);
    d) + 4 settimane per le imprese che hanno sede legale o unità produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (articolo 8 quater decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020).
  2. Modalità di presentazione

In un’ottica di semplificazione, in D.l. 52/2020 ha previsto che i trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro. Per le prime nove settimane di trattamento la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per le c.d. plurilocalizzate, mentre per i periodi successivi alle prime nove settimane, la domanda può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, a far data dal 18 giugno 2020. Per Trento e Bolzano invece rimane vigente il procedimento autonomo amministrativo stabilito dalle norme locali.

  1. Tempi di presentazione

Le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, oppure entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore alla prima.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

 

Per consultare la Circolare Ministeriale n. 11 del 01/07/2020 clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-11-del-20062020-CIG-deroga-per-COVID19.pdf.

 

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[1] Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020; Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34; Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52

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