16 Luglio 2020
CIG in deroga – Ultime istruzioni INPS | Adlabor
L’INPS, con circolare n. 86 del 15 luglio 2020, illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal D.L n. 52/2020, n. 52.
Segnaliamo in particolare:
- la conferma della necessità del preventivo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello Sono però esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro fino ai 5 dipendenti;
- la durata massima della CIGD di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane e solo su presentazione specifica domanda in via telematica;
- la possibilità per tutti i datori di lavoro di ottenere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, o fruibili anche antecedentemente al 1° settembre qualora siano già state usufruite le 18 settimane;
- Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste (ex art. 22 commi 8-bis e 8-quater d.l. 18/2020 come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione) esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane di CIGD;
- la conferma che per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e non sono dovuti né il contributo addizionale nè la riduzione in percentuale del trattamento economico in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- i datori di lavoro che possono utilizzare la CIGD sono soltanto quelli privati;
- i lavoratori beneficiari sono tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Inoltre, la circolare precisa che la CIGD può essere riconosciuta agli apprendisti di tutte e tre le tipologie; i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane; i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI; i lavoratori intermittenti; i lavoratori sportivi dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019 (ma limitatamente ad un periodo massimo di nove settimane).
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf.