Facendo seguito e riferimento alle nostre precedenti news (in particolare quelle del 7 agosto 2020, 20 luglio 2020, 9 giugno 2020 e 20 maggio 2020, informiamo che l’art. 14 del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamenti collettivi e di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il provvedimento di legge proroga tale divieto con decorrenza dal 18 agosto 2020 ma non fissa una data precisa circa la durata del divieto stesso, indicando però alcune condizioni (fruizione completa dei trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 o fruizione dell’esonero contributivo alternativo alla richiesta di CIG) che ne fanno dedurre il termine alla data del 16 novembre 2020.
Per le imprese che non hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in oggetto (o che non ne abbiano fruito nella misura massima prevista dalla legge) o che non hanno fruito dell’esonero contributivo alternativo alla CIG sembra di capire che, per il combinato disposto degli articoli 1 e 14 del DL 104/2020, il divieto di licenziamento continui ad operare fino a tutto il 31 dicembre 2020.
Il divieto si estende ovviamente anche all’avvio delle procedure previste dalla legge 223/1991 (per i licenziamenti collettivi) e dalla legge 604/1966 (per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo). Le procedure eventualmente attivate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 restano sospese fino alla data in cui la legge consentirà di riavviarle.
Prima delle date sopra identificate, in base al citato art. 14 sarà però possibile procedere ad effettuare un licenziamento qualora ci si trovi in una di queste situazioni:
Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, abbia proceduto nel corso dell’anno 2020 a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex legge 604/1966 può revocare il recesso purchè contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.
Per consultare il testo del DL 104/2020 concernente le misure in materia di lavoro, clicca qui: