L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020 fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale interesse lavoristico del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.
Segnaliamo in particolare:
a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si evidenzia come il comma 2 condizioni la possibilità di beneficiare della agevolazione è condizionata al rispetto del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali previste dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.
d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per il medesimo periodo, quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
– datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
– datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
– cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
– motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
– intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
– in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione.
Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf