Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.01.2021, è stato stabilito che, per le aziende che fino al termine dell’emergenza sanitaria facciano ricorso alla cassa integrazione straordinaria al fine di attuare una riorganizzazione aziendale, queste, in deroga alla normativa ordinaria[1], ferma restando la salvaguardia occupazionale, potranno ottenere l’approvazione del programma di crisi aziendale:
– anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
– con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.
Per consultare il Decreto, clicca qui: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DM-15dicembre2020.pdf
________________________________________________________________________________
[1] art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all’art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.