L’INPS, con circolare 21 gennaio 2021 n. 7 comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive sono i seguenti:
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89
Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 1.197,82 1.127,87
Superiore a 2.159,48 Alto 1.439,66 1.355,58
FONDO CREDITO
Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a 2.184,24 1.186,29
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 1.367,35
Superiore a 3.452,74 1.727,41
Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare Importo al lordo Importo al netto
annua lorda (euro) della riduzione del 5,84 della riduzione del 5,84% (euro)
Inferiore a 41.829,33 2.443,35 2.300,66
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 2.752,41
Superiore a 55.037,77 3.852,34
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
La circolare riporta inoltre la misura dei trattamenti di integrazione salariale per:
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.adlabor.it/contenuto/circolare-inps-numero-7-del-21-01-2021-trattamenti-assistenziali-in-vigore-dal-1-gennaio-2021/