L’INPS, con il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2021, fornisce indicazioni operative circa la trasmissione, da parte dei datori di lavoro, dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. In particolare:
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20416%20del%2029-01-2021.pdf