02 Febbraio 2021
CIG e assegno ordinario- ulteriore periodo per COVID-19 | Adlabor
L’INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative apportate in materia dalla legge di bilancio 2021 e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una successiva circolare tutti i dettagli.
Segnaliamo in particolare:
- Trattamenti di Cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario: la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 1, comma 300, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino, al 1° gennaio 2021, alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
- Contributo addizionale: diversamente da quanto stabilito dalle precedenti norme di legge, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
- Modalità di trasmissione delle domande: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).
Il messaggio fornisce inoltre informazioni sulla Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA).
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.pdf