L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile.
In particolare, ha ritenuto che con riferimento al caso in esame, che i buoni pasto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR 917/1986 e che, pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in lavoro agile (smart-working), la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.
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