24 Febbraio 2021
Incentivo assunzioni donne: prime indicazioni INPS | Adlabor
L’INPS, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Sarà cura dell’Istituto, una volta ricevuta l’autorizzazione della Commissione europea, fornire, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo: “donne svantaggiate” e cioè:
- donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree sopra individuabili;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa o altra prestazione di lavoro assimilabile la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Rapporti di lavoro incentivati: l’incentivo in esame spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
- anche in caso di part-time;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro
Misura dell’incentivo: l’incentivo, valevole per le sole assunzioni o trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf