L’INPS, con la circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e della proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (vedi nostra news del 7 gennaio 2021).
L’ampliamento, in particolare, riguarda la tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.
Le modifiche, apportate dall’articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al comma 354 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, comportano:
Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
Per la presentazione della domanda, vedasi la circolare INPS n. 40/2013
Per consultare la circolare 42/2021, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.pdf
Per consultare la circolare 40/2013, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.pdf