Il decreto sostegni (https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-legge-22-marzo-2021-n-41-misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori-economici-di-lavoro-salute-e-servizi-territoriali-connesse-allemergenza-da-covid-19-adla/ ) ha introdotto ulteriori periodi di cassa integrazione per Covid 19. L’Inps ha emanato, con messaggio 1297 del 26/3/2021, le prime indicazioni sulla gestione di tali benefici.
Cassa integrazione ordinaria
In particolare l’articolo 8 prevede 13 settimane di cigo nel periodo dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021. L’Inps ha chiarito che il datore di lavoro ha a disposizione complessivamente 25 settimane dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 così articolate:
Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario
Il comma 2 dell’articolo 8 introduce 28 settimane di trattamento nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021. L’Inps ha chiarito il coordinamento di tale ultimo trattamento con quello previsto dalla legge di bilancio (178/2020) che prevedeva un periodo massimo di 12 settimane dal 1 gennaio al 30 giugno 2021. La circolare evidenzia che il nuovo periodo di trattamento di 28 settimane, introdotto dal decreto Sostegni, non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione richiesti autorizzati ai sensi della legge 170/2020, con la conseguenza che le nuove 28 settimane devono ritenersi aggiuntive a quelle introdotte dalla legge di bilancio.
La circolare conferma che i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 tenendo però presente che il periodo di 12 settimane introdotta dalla legge di bilancio (170/2020) deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021. Il messaggio riporta poi una serie di istruzioni operative. Per leggere il messaggio clicca qui (https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201297%20del%2026-03-2021.htm ).