08 Aprile 2021
Sicurezza nei luoghi di lavoro – Protocollo aggiornato | Adlabor
In data 6 aprile 2021 il governo e le parti sociali hanno aggiornato il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (il protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020). È stato raccomandato di:
- favorire il più possibile il lavoro agile, in quanto è utile strumento di prevenzione. Tale modalità è raccomandata, ove possibile, anche per lo svolgimento delle attività professionali;
- incentivare le ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
- sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumere protocolli anti-contagio e incrementare la sanificazione nei luoghi di lavoro;
- limitare lo spostamento all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
- informare i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità per la prevenzione e il contrasto dei contagi, circa le modalità d’ingresso in azienda e le modalità di accesso dei fornitori esterni (individuando procedure d’ingresso che limitano le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti ed uffici coinvolti);
- la riammissione dei lavoratori positivi dopo il 21 esimo giorno solo con tampone negativo molecolare o antigenico;
- l’obbligo dell’appaltatore d’informare immediatamente il committente del lavoratore, che opera nello stesso sito produttivo, che è risultato positivo al tampone COVID-19;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. L’azienda deve fornire idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
- Va rispettata la distanza di almeno un metro negli spazi condivisi e vanno indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree;
- in caso di condivisione di ambienti di lavoro sia all’aperto sia al chiuso si devono indossare la mascherina e i dispositivi di protezione individuale (questo non è necessario se l’attività è svolta in isolamento);
- è raccomandato un piano di turnazione dei lavoratori dipendenti adibiti alla produzione per diminuire al massimo i contatti, favorendo il distanziamento sociale e riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, evitando assembramenti;
- vanno favoriti orari d’entrata ed uscita scaglionati, ed ove possibile bisogna adibire una porta all’entrata e l’altra alla uscita;
- rimodulare gli spazi per favorire il distanziamento sociale, utilizzando uffici inutilizzati o sale riunioni.
- La sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, con alcune deroghe previste dalla normativa vigente.
- Salvo motivi di necessità e urgenza non sono consentite le riunioni in presenza. Se la riunione non sarà possibile in collegamento a distanza, la riunione in presenza dovrà essere ridotta al minimo dei partecipanti e dovrà:
- essere garantito il distanziamento interpersonale,
- essere usata la mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore),
- essere garantita un’adeguata areazione del locale.
- Il datore di lavoro con il medico competente deve valutare il rischio di contagio relativo a trasferte e viaggi considerando l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
- Per il progressivo reintegro dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico Competente deve effettuare la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Per consultare il protocollo, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/