30 Aprile 2021

Cassa integrazione Covid-19 – domande e rettifiche per il 2021 | Adlabor

L’INPS illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali Covid (cassa integrazione e assegno ordinario) prorogate dal decreto Sostegni.

Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS analizza nel dettaglio le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 con riferimento alle settimane di integrazione salariale concesse ai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Decorrenza: le nuove misure di intervento decorrono a partire dal 1° aprile 2021 e non si pongono in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, le cui 12 settimane di interventi sono terminate il 25 marzo 2021. Per questa ragione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fa presente che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dal 29 marzo 2021.

Beneficiari: sono i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, fermo restando che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Presentazione della domanda: le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) devono riportare le seguenti causali:

Le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 e quelle integrative devono essere presentate entro il 31 maggio 2021.

Trasmissione delle domande: le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2021, anche per le domande che includono i giorni dal 29 al 31 marzo. In caso di trasmissione di una domanda errata, è possibile trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono state estese a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, in alternativa a quello del pagamento diretto e indipendentemente dalla causale richiesta.

Modalità di esposizione a conguaglio: per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.htm

 

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