13 Maggio 2021
Lavoro agile, congedi e bonus baby sitter per lavoratori genitori | Adlabor
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021, la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».
Evidenziamo in particolare:
Lavoro agile
- lavoratori con figli di età minore ai 16 anni: il lavoratore dipendente genitore di figlio di età minore di 16 anni, in alternativa all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- lavoratori con figli disabili: la possibilità di ricorso al lavoro agile è riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, anche nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
- diritto alla disconnessione: è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena
- congedo retribuito: nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, in alternativa all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio, anche nel caso in cui sia stata dispostala sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria e per la sua durata è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa nonchè la contribuzione figurativa;
- congedo non retribuito: in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, in alternativa all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni indicate nell’alinea precedente, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- trasformazione del congedo parentale in congedo retribuito: gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere convertiti a domanda, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, o di durata della sua infezione da SARS-CoV-2 o della sua quarantena, nel congedo retribuito e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.
Bonus baby-sitting
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, mediante il libretto Condizioni per la fruizione del bonus sono: a) la non fruizione del bonus asilo nido; b) la non fruizione da parte dell’altro genitore di altre tutele previste nel caso di figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Le modalità operative per accedere ai benefici in oggetto saranno stabilite dall’INPS.