26 Maggio 2021

Licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo – Decreto Sostegni bis |ADLABOR

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), in vigore dal 26 maggio 2021, ha stabilito, all’art. 40, che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale ordinaria fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il decreto prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le imprese manufatturiere e delle costruzioni che non ricorreranno alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Si applica il divieto di avviare le procedure o procedere a licenziamenti collettivi e/o  per giustificato motivo oggettivo:

Non si applica il divieto di avviare le procedure o procedere a licenziamenti collettivi e/o  per giustificato motivo oggettivo in caso di:

Conseguenze in caso di licenziamento illegittimo: i licenziamenti intimati in violazione del divieto sono nulli e comportano la reintegra in azienda del lavoratore interessato e la condanna, per il datore di lavoro, al risarcimento del danno subito per il periodo successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione, salvo la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

 

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