Il decreto legge in oggetto ha esteso al settore del lavoro privato l’obbligo del green pass. Sintetizziamo i contenuti.
Soggetti interessati all’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Soggetti esenti dall’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): tutti coloro esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Contenuto dell’obbligo: possedere e di esibire, su richiesta, ai fini dell’accesso ai luoghi dove viene svolta l’attività, la certificazione verde COVID-19.
Durata dell’obbligo: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Verifica del rispetto dell’obbligo: compete a tutti i datori di lavoro privati. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui l’attività lavorativa nel settore privata è svolta, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del D.L. 127/2021 (possedere e di esibire, su richiesta, ai fini dell’accesso ai luoghi dove viene svolta l’attività, la certificazione verde COVID-19) è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.
Datori di lavoro privati interessati: tutti i datori di lavoro e i committenti e gli utilizzatori dei soggetti interessati all’obbligo del possesso del green pass debbono:
Sostituzione lavoratori assenti per mancato possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”): per le sole imprese con meno di quindici dipendenti, il datore di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore (così è considerata l’assenza di green pass), può sostituirlo con altro lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, sospendendo il lavoratore senza certificazione verde COVID-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.
Sanzioni per i lavoratori:
Sanzioni per i datori di lavoro:
Il datore di lavoro che non rispetta le prescrizioni del decreto è punito con la sanzione amministrativa di euro da 400 a 1.000. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per consultare il decreto, clicca qui: