09 Novembre 2021
Green Pass – mancanza – conseguenze retributive, contributive e fiscali | Adlabor
L’art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021 ha previsto l’obbligo di esibire la certificazione verde (Green Pass) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza, non sanzionabile sotto il profilo disciplinare , ha però delle conseguenze sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.
Queste, in sintesi, sono le conseguenze.
Di tipo retributivo:
- Retribuzione diretta: rammentando che per retribuzione diretta si intende la somma di tutte le voci fisse (minimo di livello contrattuale, eventuali superminimi individuale e collettivo, scatti di anzianità, eventuali altre componenti e indennità previste dalla contrattazione collettiva e/o individuale) e di tutte le voci variabili (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di trasferta, indennità sostitutiva della mensa aziendale, assegno per il nucleo familiare, ecc.), per i giorni (o le ore) di assenza non sarà dovuta alcuna retribuzione.
- Retribuzione indiretta o differita: circa la maturazione di ferie, permessi retribuiti, ratei di mensilità aggiuntive (13ª e/o 14ª mensilità), sarà necessario verificare che cosa prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, in particolare se il rateo di mensilità aggiuntiva competa a fronte di una prestazione lavorativa effettiva (o ad essa equiparata) pari o superiore ai 15 giorni: in tal caso l’assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del rateo solo qualora questa non superi i 15 giorni. Per quel che concerne il trattamento di fine rapporto poiché è direttamente l’art. 2120 Cod. civ., 1° comma, a stabilire che la quota di TFR è “proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”, l’eventuale assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del TFR solo qualora questa non superi i 15 giorni, salvo eventuali diverse e migliorative previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva.
- Retribuzione in natura: essendo strettamente correlati alla effettiva prestazione, per i giorni di assenza i trattamenti quali buoni pasto, indennità varie ecc. non dovranno essere erogati; nel caso di concessione di autovettura aziendale per uso personale o promiscuo occorrerà valutare il contenuto degli accordi.
Di tipo contributivo:
- Contributi previdenziali ed assistenziali: essendo direttamente collegati alla retribuzione erogata, non saranno versati per le quote di retribuzione non erogate per l’assenza.
Di tipo fiscale:
- Detrazioni di imposta oggettive (lavoro dipendente) e soggettive (carichi di famiglia): per i giorni di assenza ingiustificata non spetteranno le detrazioni di imposta previste per legge (cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare del 9 gennaio 1998, n. 3 e Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 14 maggio 2014).
Per consultare la circolare del Ministero delle Finanze clicca qui:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-01-15&atto.codiceRedazionale=098A0186&elenco30giorni=false
Per consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298879/Circolare+n9E+del+14+maggio+2014_CIR9e+14+05+14.pdf/ba924724-5684-aabb-143f-155a29f867a0