La legge 215/2021, ha introdotto, modificando precedente normativa, l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, l’avvio della attività dei lavoratori autonomi occasionali. Con una prima circolare n. 29 dell’11 gennaio 2022 il Ministero del Lavoro (vedasi news del 17 gennaio 2022) aveva fornito indicazioni che però lasciavano aperte numerose questioni principalmente sulla tipologia di collaborazioni oggetto di comunicazione preventiva. Con successiva circolare numero 109 del 27 gennaio 2022 la direzione centrale del Ministero del Lavoro ha fornito, in forma di FAQ, alcune specificazioni in ordine alle prestazioni occasionali escluse dall’obbligo di comunicazione. In particolare è stato ribadito il concetto che l’obbligo di comunicazione “interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, per cui restano escluse gli studi professionali non organizzati in forma di impresa.
Vengono escluse anche le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni rese dai procacciatori d’affari, i lavoratori autonomi impiegati in prestazioni di natura intellettuale, mentre per i lavoratori occasionali dello spettacolo si rinvia all’articolo 6 del DLCPS 708/1947.
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