03 Febbraio 2022
Ammortizzatori Sociali – Riforma – linee guida INPS | ADLABOR
L’INPS, con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, illustra sia le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, sia i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, introdotti dall’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022, in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e si forniscono le relative modalità operative.
In particolare segnaliamo:
- lavoratori destinatari delle integrazioni salariali: la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele come i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia;
- anzianità di effettivo lavoro: per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all’INPS (trattamenti ordinari);
- importo dei trattamenti di integrazione salariale: per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è previsto il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori;
- computo dei dipendenti: ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. In conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
- contributo addizionale: circa il contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione del relativo ammontare;
- cassa integrazione straordinaria (CIGS)-datori di lavoro interessati: la nuova normativa stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015; b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 149/2013, convertito dalla legge 13/2014;
- cassa integrazione straordinaria (CIGS)-causali di intervento: viene ampliata sia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, prevedendo che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze;
- cassa integrazione straordinaria (CIGS)-ulteriori disposizioni: allo scopo di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la legge n. 234/2021 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria e cioè: l’accordo di transizione occupazionale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e processi di riorganizzazione in situazioni di particolare difficoltà economica;
- fondi di solidarietà bilaterali e fondo di integrazione salariale (FIS): la legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo utile a identificare la misura di sostegno applicabile sia la disciplina in materia. Nel FIS vengono fatti rientrare dal 1 gennaio 2022 le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici;
Per consultare la circolare, clicca qui:https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13700