29 Marzo 2022
Decreto “Ucraina” e misure in materia di lavoro | ADLABOR
Con il D.Lgs 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), oltre alle misure riguardanti il welfare, sono state adottate ulteriori misure di interesse dei datori di lavoro.
Si segnalano, in particolare:
- Assunzioni: l’art. 11 prevede un esonero contributivo, nella misura del 100%, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati licenziati nei 6 mesi precedenti per riduzione di personale da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Il beneficio non può però essere cumulato per l’assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego;
- Cassa integrazione ordinaria: ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, un ulteriore trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti l’ulteriore trattamento di integrazione salariale è di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
- Contributo addizionale: i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A del D.L. 21/2022, che sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2022, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal D.Lgs 148/2015.