04 Aprile 2022
Smart working prioritario per i lavoratori con figli disabili e altre misure per la conciliazione dei tempi vita-lavoro | ADLABOR
È stato approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022 uno schema di Decreto legislativo, in recepimento della Direttiva UE 2019/1158, che mira a promuovere la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza (i c.d. caregivers).
Nello specifico, tale schema di decreto legislativo, che per essere vigente dovrà essere votato dal Parlamento, prevede che:
- Tutti i datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:
– dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età (o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili);
– dai caregivers (art. 1, c. 255, L. 205/2017).
- La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
- L’entrata a regime del congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Tale diritto che spetta al padre lavoratore, si aggiunge al congedo di paternità c.d. “alternativo”, che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
- La durata del congedo parentale per il genitore solo (nuclei familiari monoparentali), viene aumentata da 10 a 11 mesi.
- Viene aumentata da 6 a 9 mesi il congedo parentale coperto da indennità.
- L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%.
È, infine, aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino per il quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.
L’iter parlamentare potrebbe integrare/modificare tali previsioni, che ribadiamo non sono al momento vigenti, specificandone l’ambito e i termini di applicazione.