L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 2/2022 con cui ha chiarito che è ammissibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning in sola modalità sincrona per l‘erogazione della componente formativa di base e trasversale.
In particolare l’INL, con la circolare n. 2 del 7 aprile 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sull’erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.
Infatti la formazione può realizzarsi in FAD con le specifiche modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale, l’INL “ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di formazione a distanza consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona“.
Secondo l’INL la formazione a distanza deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza e la partecipazione dei discenti e dei docenti.
Per consultare la Circolare INL n. 2 del 7 aprile 2022 clicca qui.