Con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», c.d. Decreto Milleproroghe, il Governo ha provveduto alla proroga di numerose misure e norme in scadenza.
In materia di lavoro si segnalano:
Per gli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione viene estesa al 2023 la competenza dei Consulenti del Lavoro e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.
Fondi di solidarietà: è prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine previsto per i Fondi di solidarietà già costituiti di adeguamento delle regole di funzionamento alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalla Legge n. 234/2021. Conseguentemente, è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine dal quale, in mancanza di adeguamento del Fondo di solidarietà di settore, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondi di Integrazione Salariale (FIS).
Nel settore dello sport, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (come modificato dal “Decreto correttivo” di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023; conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023.
Per il biennio 2024-2025 viene prorogato il cd. contratto di espansione. Si tratta di una indennità mensile riconosciuta ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
Non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientra la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%.
Ora, il decreto Milleproroghe prevede che per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 si ampli la platea delle imprese ammesse al contratto stesso e si riduca da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria alla maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni.
Nel caso in cui il datore di lavoro effettui almeno un’assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro scatta per altri 12 mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35esimo anno di età, la riduzione scatta invece per 24 mesi.
Altra proroga riguarda la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Peraltro, la suddetta prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all’impresa da parte dell’INPS o conguaglio.