Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023 del Decreto-legge n. 5/2023, (Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”), viene prevista la possibilità per i soli datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato), sotto forma di buoni carburante o altri titoli analoghi.
Segnaliamo in particolare che:
In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, trattandosi di una agevolazione analoga a quella prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge n.21/2022, valgano i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.