In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è stata modificata la norma che prevede l’erogazione, da parte dei datore di lavoro, di buoni carburante sino all’ammontare massimo di 200 euro, per ogni lavoratore dipendente. Detta erogazione sarà esente fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
Questa la nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023.
Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.