L’INPS, con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023, dopo che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale, fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n. 21/2022, nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge n. 4/2022.
Segnaliamo in particolare che è necessario che siano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni:
Sarà l’INPS a provvedere alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale, che sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).