21 Febbraio 2024
Tabelle INAIL malattie professionali industria e agricoltura – Revisione | ADLABOR
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, con la quale, informa circa l’intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nei settori dell’industria e dell’agricoltura.
Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che consente di qualificare come malattia professionale tabellata quando sono rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.
Segnaliamo in particolare che:
- nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision);
- nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore;
- nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.
Sul piano operativo, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:
- l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.
L’Inail potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:
- l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata e cioè che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.;
- che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.