L’art. 55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 prevede che in caso di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, l’efficacia delle dimissioni è subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che in tal modo verifica che la scelta del genitore sia libera e non dettata da imposizioni datoriali.
Nello specifico, il lavoratore o la lavoratrice devono prima inviare la lettera di dimissioni o risoluzione consensuale al datore di lavoro e, successivamente, chiedere il colloquio con il funzionario incaricato dell’ITL per procedere alla convalida delle dimissioni.
Ma tali dimissioni “protette” sono revocabili al pari delle “dimissioni ordinarie” anche se convalidate?
L’INL con la nota 862 dell’8 maggio 2024, precisa che: