19 Luglio 2024
Decontribuzione Sud – Proroga al 31 dicembre 2024 | ADLABOR
L’INPS, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024, a seguito della decisione C(2024) 4512 finale del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha prorogato l’applicabilità della c.d. Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti circa i criteri di sua applicazione.
In particolare:
- la proroga della decontribuzione in oggetto fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
- qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024;
- il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024;
- come previsto dalla decisione della Commissione europea, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente. Con specifico riferimento ai suddetti massimali, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro;
- la misura non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021 e cioè: a) enti pubblici economici; b) istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; c) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; d) ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; e) aziende speciali costituite anche in consorzio; f) consorzi di bonifica; g) consorzi industriali; h) enti morali; i) enti ecclesiastici.